E’ arrivata l’ordinanza comunale sulla Movida partenopea.
Ecco tutti i punti elencati dalla delibera:
È fatto divieto a tutti gli esercizi commerciali ed ai pubblici esercizi siti nelle Aree sopra individuate, e nelle loro immediate prossimità, di vendere per asporto, qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e/o lattine, tutti i giorni dalle ore 24:00 fino alla chiusura dell’esercizio.
L’orario di chiusura degli esercizi e’ stabilito per le ore 02:00 per i giorni dalla Domenica al Mercoledì, mentre per i giorni dal Giovedì al Sabato è fissata per le ore 03:00.
Ogni esercizio commerciale dovrà garantire che i relativi locali di pertinenza siano dotati di misure tecniche tali da evitare che suoni e rumori siano percepibili all’esterno.
Gli esercenti, dovranno provvedere al mantenimento della pulizia ed ordine, dell’area antistante e limitrofa al rispettivo locale durante l’orario di apertura, nonchè alla realizzazione di un servizio di pulizia aggiuntiva a quello
normalmente svolto istituzionalmente subito dopo l’orario di chiusura.
Ogni locale dovrà dotarsi di appositi contenitori per rifiuti all’interno della propria area di somministrazione assicurando lo svuotamento dei contenitori in modo da garantirne la costante fruibilità.
Inoltre dispone:
Che i trasgressori alla violazione del punto 1) della presente ordinanza, siano puniti mediante l’applicazione della sanzione pecuniaria di euro 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis ,c.1 bis, del D.lvo n°267/00 e dell’art.16 della legge del 24 novembre 1981 n°689 e s.m.i;
che i trasgressori alla violazione del punto 2) della presente ordinanza, siano puniti mediante l’applicazione della sanzione pecuniaria di euro 500.00 ai sensi dell’art. 7 bis ,c.1 bis, del D.lvo n°267/00 e dell’art. 16 della legge della l. 24 novembre 1981 n°689 e s.m.i.;
che i trasgressori alla violazione del punto 3) della presente ordinanza, siano puniti mediante l’applicazione della sanzione pecuniaria di euro 500.00 ai sensi dell’art. 7 bis ,c.1 bis, del D.lvo n°267/00 e dell’art. 16 della legge del 24 novembre 1981 n°689 e s.m.i.;
che i trasgressori alla violazione del punto 4) della presente ordinanza, siano puniti mediante l’applicazione della sanzione pecuniaria di euro 250.00 ai sensi dell’art. 7 bis ,c.1 bis, del D.lvo n°267/00 e dell’art. 16 della legge del 24 novembre 1981 n°689 e s.m.i.. In aggiunta alle sanzioni pecuniarie, in ossequio a quanto stabilito dalla legge n° 94 del 8 agosto 2009 art. 3 comma 17, oltre al ripristino a spese del titolare dell’esercizio dello stato dei luoghi è prevista la chiusura dell’esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni. Sarà altresì prevista la trasmissione del verbale di accertamento da parte dell’ufficio accertatore, come stabilito dalla legge n° 94 del 8 agosto 2009 art. 3, al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio per la verifica di eventuali violazioni di disposizioni tributarie,
che i trasgressori alla violazione del punto 5) della presente ordinanza, siano puniti mediante l’applicazione della sanzione pecuniaria di euro 250.00 ai sensi dell’art. 7 bis, c. 1 bis, del D.lvo n°267/00 e dell’art. 16 della legge del 24 novembre 1981 n°689.
Nei casi di reiterata inosservanza della suddetta ordinanza che determinino l’applicazione di due (2) sanzioni per la medesima violazione specifica, con riferimento ai punti 1), 2), 3) ai sensi e per effetto del decreto legge del 20 febbraio 2017 n°14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n°48 art.12, su segnalazione dell’Ufficio accertatore, potrà essere disposta dal Questore di Napoli l’applicazione nella misura della sospensione dell’attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’articolo 100 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Per gli esercizi pubblici che occupano suolo pubblico senza la prescritta autorizzazione, in aggiunta alle sanzioni stabilite dalla normativa speciale di riferimento, ed in ossequio a quanto stabilito dalla legge n° 94 del 8 agosto 2009 art. 3 comma 16, oltre al ripristino a spese del titolare dell’esercizio dello stato dei luoghi è prevista la chiusura dell’esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni.
Per gli esercizi pubblici muniti del titolo autorizzatorio che occupano ulteriori spazi non ricompresi nel titolo concessorio, in aggiunta alle sanzioni stabilite dalla normativa speciale di riferimento, ed in ossequio a quanto stabilito dalla legge n° 94 del 8 agosto 2009 art. 3 comma 16, oltre al ripristino a spese del titolare dell’esercizio dello stato dei luoghi è prevista la chiusura dell’esercizio per un periodo fino a due giorni.
Sarà altresì prevista la trasmissione del verbale di accertamento da parte dell’ufficio accertatore, come stabilito dalla legge n° 94 del 8 agosto 2009 art. 3, al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio per la verifica di eventuali violazioni di disposizioni tributarie.
Inoltre dispone:
che le misure adottate, con riferimento ai punti 1,2,3 siano vigenti per la durata di mesi sei a decorrere dalla pubblicazione dell’ordinanza, ed in ogni caso sino all’adozione di una più organica regolamentazione.
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, e si manda agli Uffici perché sia pubblicata in data odierna nell’Albo Pretorio del Comune di Napoli, e notificata anche al Questore ed al Prefetto di Napoli, nonché ne venga curata la massima divulgazione, in particolare sul sito web istituzionale e presso le Associazioni degli esercenti.
Il Servizio Autonomo Polizia Locale dovrà garantire con riferimento alle aree di Bagnoli e via Aniello Falcone i servizi per mobilità e unitamente a tutti gli altri agenti della forza pubblica, è incaricato di vigilare, per l’esatta osservanza della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni penali previste per comportamenti costituenti reato che dovessero essere accertati.