Il Sindaco Luigi de Magistris ha appena firmato l’ordinanza “Movida”. Ecco il testo integrale

E’ arrivata l’ordinanza comunale sulla Movida partenopea.

Ecco tutti i punti elencati dalla delibera:

È fatto divieto a tutti gli esercizi commerciali ed ai pubblici esercizi siti nelle  Aree sopra individuate, e nelle loro immediate prossimità, di vendere  per asporto,  qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e/o lattine, tutti i giorni dalle ore 24:00 fino alla chiusura dell’esercizio.

  L’orario di chiusura  degli esercizi  e’ stabilito per le ore  02:00 per i giorni dalla Domenica al Mercoledì, mentre per i giorni dal  Giovedì al Sabato è  fissata per le ore  03:00.

Ogni esercizio commerciale dovrà garantire che i relativi locali di pertinenza siano dotati di misure tecniche  tali  da evitare che suoni e rumori siano percepibili all’esterno.

  Gli esercenti, dovranno provvedere  al mantenimento della pulizia ed ordine, dell’area antistante e limitrofa al rispettivo locale durante l’orario di apertura, nonchè alla realizzazione di un servizio di pulizia aggiuntiva a quello

normalmente svolto istituzionalmente subito dopo l’orario di chiusura.

 Ogni  locale dovrà  dotarsi di appositi contenitori per rifiuti all’interno della propria area di somministrazione assicurando lo svuotamento dei contenitori in modo da garantirne la costante fruibilità.

Inoltre dispone:

Che i trasgressori alla violazione  del punto 1) della presente ordinanza, siano puniti mediante  l’applicazione della sanzione pecuniaria di euro 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis ,c.1 bis, del D.lvo n°267/00 e dell’art.16  della legge del 24 novembre 1981 n°689  e s.m.i;

   che i trasgressori alla violazione  del punto 2)  della presente ordinanza, siano  puniti  mediante l’applicazione della sanzione pecuniaria di euro 500.00 ai sensi dell’art. 7 bis ,c.1 bis, del D.lvo n°267/00 e  dell’art. 16  della legge della l. 24 novembre 1981 n°689  e s.m.i.;

   che i trasgressori alla violazione  del punto 3)  della presente ordinanza, siano  puniti  mediante l’applicazione della sanzione pecuniaria di euro 500.00 ai sensi dell’art. 7 bis ,c.1 bis, del D.lvo n°267/00 e  dell’art. 16  della legge del 24 novembre 1981 n°689  e s.m.i.;

   che i trasgressori alla violazione  del punto 4) della presente ordinanza, siano  puniti  mediante l’applicazione della sanzione pecuniaria di euro 250.00 ai sensi dell’art. 7 bis ,c.1 bis, del D.lvo n°267/00 e  dell’art. 16  della legge del 24 novembre 1981 n°689  e s.m.i.. In aggiunta alle sanzioni pecuniarie, in ossequio a quanto stabilito dalla legge n° 94 del 8 agosto 2009 art. 3 comma 17, oltre al ripristino a spese del titolare dell’esercizio dello stato dei luoghi  è prevista la chiusura dell’esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni.  Sarà  altresì  prevista la trasmissione del verbale di accertamento da parte dell’ufficio accertatore, come stabilito dalla legge n° 94 del 8 agosto 2009 art. 3,  al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio per la verifica di eventuali violazioni di disposizioni tributarie,

      che i trasgressori alla violazione  del punto 5) della presente ordinanza, siano  puniti  mediante l’applicazione della sanzione pecuniaria di euro 250.00 ai sensi dell’art. 7 bis, c. 1 bis, del D.lvo n°267/00 e  dell’art. 16  della legge del 24 novembre 1981 n°689.

Nei casi di  reiterata inosservanza  della suddetta ordinanza che determinino l’applicazione  di due (2)  sanzioni per la medesima violazione specifica, con riferimento ai punti 1), 2), 3)  ai sensi e per effetto del  decreto legge del 20 febbraio 2017 n°14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n°48 art.12,  su segnalazione dell’Ufficio accertatore, potrà essere disposta  dal  Questore di Napoli l’applicazione   nella misura della  sospensione  dell’attività  per  un  massimo  di quindici giorni, ai sensi dell’articolo  100  del  Regio  Decreto  18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi  di  pubblica sicurezza.

Per  gli esercizi pubblici che occupano suolo pubblico senza la prescritta autorizzazione, in aggiunta alle sanzioni stabilite dalla normativa speciale di riferimento, ed in ossequio a quanto stabilito dalla legge n° 94 del 8 agosto 2009 art. 3 comma 16, oltre al ripristino a spese del titolare dell’esercizio dello stato dei luoghi  è prevista la chiusura dell’esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni.

Per gli esercizi pubblici muniti del titolo autorizzatorio che occupano ulteriori spazi non ricompresi nel titolo concessorio, in aggiunta alle sanzioni stabilite dalla normativa speciale di riferimento, ed in ossequio a quanto stabilito dalla legge n° 94 del 8 agosto 2009 art. 3 comma 16, oltre al ripristino a spese del titolare dell’esercizio dello stato dei luoghi  è prevista la chiusura dell’esercizio per un periodo fino a due giorni.

Sarà  altresì  prevista la trasmissione del verbale di accertamento da parte dell’ufficio accertatore, come stabilito dalla legge n° 94 del 8 agosto 2009 art. 3,  al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio per la verifica di eventuali violazioni di disposizioni tributarie.

                                        

Inoltre dispone:

che le misure adottate, con riferimento ai punti 1,2,3 siano vigenti per la durata di mesi sei a decorrere dalla pubblicazione dell’ordinanza, ed in ogni caso sino all’adozione di una più organica regolamentazione.

 La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, e si manda agli Uffici perché sia pubblicata  in  data odierna nell’Albo Pretorio del Comune di Napoli, e notificata anche al Questore ed al Prefetto di Napoli, nonché ne venga curata la massima divulgazione, in particolare sul sito web istituzionale e presso le Associazioni degli esercenti.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale dovrà garantire con riferimento alle aree di Bagnoli e via Aniello Falcone i servizi per mobilità e unitamente a tutti gli altri agenti della forza pubblica,  è incaricato di vigilare, per l’esatta osservanza della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni penali previste per comportamenti costituenti reato che dovessero essere accertati.